Accade in Italia: gli emendamenti inaccettabili
In data 6 aprile
2020, il bilancio dell’epidemia di Coronavirus in Italia ha raggiunto un nuovo
tragico record:16.523 morti.
Fra questi troviamo
decine di medici e infermieri a riprova della pericolosità della situazione.
In questo
drammatico frangente la maggioranza e le opposizioni hanno trovato il tempo di
presentare ambigui emendamenti al disegno di legge 1766 (conversione in legge
del decreto-legge "Cura Italia”) i quali, secondo gli autori, dovevano
servire a tutelare gli operatori sanitarie da ingiuste azioni legali.
Per esplicitare la
nostra posizione, abbiamo deciso di pubblicare il Comunicato stampa dell'Ordine
dei medici di Bologna, che si affianca a quello degli Ordini dei medici della
Sardegna, e che esprime la sacrosanta indignazione rispetto ad una situazione
intollerabile ed indifendibile. Su questa delicata materia abbiamo chiesto il parere di un esperto.
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DI BOLOGNA
Bologna, 6 aprile 2020
Comunicato stampa
II Consiglio Direttivo
delI'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia ci Bologna
aderisce e fa proprio il comunicato degli Ordini dei Medici della Sardegna qui
di seguito riportato -
"Gli ordinal dei medici chirurghi e odontoiatri delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, esprimono grande preoccupazione e disappunto per quanta sta accadendo in riferimento agli emendamenti che si stanno presentando in Senato al Decreto Curaitalia, in particolare mode per le immunità che si stanno cercando di adottare a favoes delle strutture sanitarie “in caso di danni agli operatori”.
"Gli ordinal dei medici chirurghi e odontoiatri delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, esprimono grande preoccupazione e disappunto per quanta sta accadendo in riferimento agli emendamenti che si stanno presentando in Senato al Decreto Curaitalia, in particolare mode per le immunità che si stanno cercando di adottare a favoes delle strutture sanitarie “in caso di danni agli operatori”.
"Proposte crudeli e
offensive che offendono la dignità degli operatori tutti, medici e infermieri
per primi" e di concerto con tutti gli altri Ordini italiani chiedono it
ritiro degli emendamenti presentati.
A ieri erano 77 i medici morti in Italia a cause del COVID 19. Solo in Piemonte oltre 60 song ricoverati in condizioni serie. Dei medici risultati positivi al COVID 19 Si e perso ormai il clnto, ma si stima che il 15% degli operatori sia stato contagiato.
A fronte di questi dati, nella discussione al Senato sulla conversione in legge del decreto CuraItalia (il dl n.18 del 17 marzo) sono stati presentati degli emendamenti che prevedono Una sostanziale immunità per le strutture sanitarie e per i soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria, in riferimento agli avventi avversi accaduti durante la pandemia da COVID 19 e in particolare "in caso di danni agli operatori".
Gli emendamenti, con sfumature diverse in base al proponente, sostengono tutti lo stesso concerto: <>. I proponenti sono esponenti delle forze di governo e di opposizione.
A ieri erano 77 i medici morti in Italia a cause del COVID 19. Solo in Piemonte oltre 60 song ricoverati in condizioni serie. Dei medici risultati positivi al COVID 19 Si e perso ormai il clnto, ma si stima che il 15% degli operatori sia stato contagiato.
A fronte di questi dati, nella discussione al Senato sulla conversione in legge del decreto CuraItalia (il dl n.18 del 17 marzo) sono stati presentati degli emendamenti che prevedono Una sostanziale immunità per le strutture sanitarie e per i soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria, in riferimento agli avventi avversi accaduti durante la pandemia da COVID 19 e in particolare "in caso di danni agli operatori".
Gli emendamenti, con sfumature diverse in base al proponente, sostengono tutti lo stesso concerto: <>. I proponenti sono esponenti delle forze di governo e di opposizione.
Dunque nessuna colpa se i DPI
non sono arrivati, se i tamponi non si sono potuti fare, se i respiratori e i
caschi non sono stati forniti in numero sufficiente, se la gravità
dell'epidemia é state sottostimata, se l'organizzazione e state incapace,
incerta, Ienta e lacunosa. Nessuno può indagare. Noi medici sano stati definiti
eroi che devono Iavorare con abnegazione e spirito di servizio, e tanto basta.
Si piangono i pazienti, ma non si potrà́ verificare se i sanitari sono stati messi nelle condizioni di curare con tutti gli strumenti possibili. E se sono stati tutelati o mandati ad ammalarsi nell'esercizio della Ioro professione.
Questi emendamenti sono crudeli, sprezzanti e offensivi per una categoria che sta lavorando e combattendo a mani nude, emendamenti inaccettabili in uno Stato di Diritto. Gli Ordini dei medici della Sardegna chiedono ai proponenti il ritiro immediate di quanto presentato, chiedono Ie loro scuse agli operatori tutti e al Paese per aver pensato di assolvere a priori Ie strutture sanitarie e ee istituzioni che avevano la responsabilità e il dovere di tutelarli tutti. Tutta l'ltalia é al nostro fianco".
Si piangono i pazienti, ma non si potrà́ verificare se i sanitari sono stati messi nelle condizioni di curare con tutti gli strumenti possibili. E se sono stati tutelati o mandati ad ammalarsi nell'esercizio della Ioro professione.
Questi emendamenti sono crudeli, sprezzanti e offensivi per una categoria che sta lavorando e combattendo a mani nude, emendamenti inaccettabili in uno Stato di Diritto. Gli Ordini dei medici della Sardegna chiedono ai proponenti il ritiro immediate di quanto presentato, chiedono Ie loro scuse agli operatori tutti e al Paese per aver pensato di assolvere a priori Ie strutture sanitarie e ee istituzioni che avevano la responsabilità e il dovere di tutelarli tutti. Tutta l'ltalia é al nostro fianco".
Perché l'emendamento sull'esonero della responsabilità
del personale sanitario nell'attuale contesto epidemico non è favorevole agli
operatori sanitari, ma anzi peggiora l'attuale impianto normativo allo stato
assai più favorevole
1. L'assetto della
responsabilità sanitaria in Italia è stato recentemente modificato per effetto
della Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, una Legge frutto
dell'iniziativa del Parlamento e che ha visto il contributo di tutte le forze politiche
nei due rami.
2. La legge in
questione non corrode il principio di colpevolezza, ma, in ambito penale,
introduce una clausola di non punibilità per l'operatore che abbia provocato la
lesione o la morte di un suo assistito, indipendentemente dal grado della
colpa.
3. Se non c'è la
pena, non c'è il reato: questo al di là della dimensione anche grossolana
dell'eventuale errore professionale.
4. Questo fece
delle professioni sanitarie una categoria di privilegiati? Nemmeno per sogno.
C'è sempre un prezzo da pagare nel bilanciamento di interessi che è il perno su
cui regge la nostra Carta Costituzionale: se a questi cittadini che
nell'esercizio della propria professione commettano un errore anche pesante la
comunità non commina sanzioni, è perché a quegli stessi cittadini la comunità
chiede una cosa in cambio, seguire le regole imposte dall'ISS e
dall'Osservatorio di Agenas. Unico caso di una professione intellettuale con
autonomia vincolata, fatta eccezione per eventuali specificità del caso
concreto.
5. Se un medico, un
infermiere, un tecnico nell'eseguire una prestazione si attiene alle Linee
Guida emanate dall'ISS (o dal Ministero) o, in assenza di queste, alle buone
pratiche riconosciute dall'Osservatorio (o dal Ministero) e però incorre in un
errore per imperizia (nell'applicarle o nello sceglierle) non è punibile.
6. È peraltro
evidente che in un siffatto schema un operatore sanitario che si sia attenuto
alle LLGG o alle buone pratiche predette non potrà mai essere rimproverato di
negligenza (come potrebbe? Ha obbedito!) né di imprudenza (essendo quelle LG il
distillato del meglio delle conoscenze, per di più bollinate a livello
ministeriale o comunque di un organo tecnico terzo).
7. La Suprema Corte
di Cassazione a Sezioni Unite ha provato a smontare l'impianto appena esposto
ma lo ha fatto con una sentenza che, recuperando la vecchia impostazione,
voluta dal Legislatore Balduzzi (per iniziativa governativa, non parlamentare),
ha resuscitato la distinzione tra "colpa grave" e "colpa
lieve", derivata da una rilettura dell'art. 2236 c.c., giudicata coerente
con l'assetto costituzionale nel 1973, che però guardava ad una professione
intellettuale rischiosa, ma ancora libera, autonoma, non vincolata.
8. Cass Pen IV sez
ha compreso che la revisione operata dalle Sezioni Unite tradiva lo spirito del
Legislatore parlamentare e ha ritenuto, condivisibilmente, che i principi delle
Sezioni Unite andassero applicati in tutti quei casi in cui non fosse possibile
inverare la disciplina della Legge Gelli Bianco per assenza di linee guida o
buone pratiche ritualmente codificate.
9. Quindi,
ricapitolando, allo stato attuale gli operatori sanitari sono tutelati
attraverso: a) l'esonero di responsabilità per colpa lieve, sia che si tratti
di errore per imperizia o per negligenza (e finanche imprudenza), attraverso i
principi della cd. Riforma Balduzzi e della Suprema Corte a Sezioni Unite,
quando abbiano agito seguendo indicazioni non codificate dal Ministero,
dall'ISS o da Agenas, ma solo presenti in letteratura scientifica; b) la non
punibilità di qualsiasi imperizia, anche grave, quando però abbiano eseguito
prestazione aderendo scrupolosamente alle indicazioni emanate dall'ISS o
dall'Osservatorio o comunque dal Ministero.
Da questa lunga
esposizione si può capire che nell'attuale contesto epidemico gli operatori
sanitari si sono trovati a prestare assistenza sulla base di direttive emanate
da ISS e Ministero, che hanno stabilito non solo quali dispositivi di
protezione individuale adoperare e quali no, quando applicarle e quando no e
per quanto tempo, dove adottarle e dove no, ma anche chi ricoverare e chi no,
quali attività interrompere e quali no, a chi fare i tamponi e a chi non farli,
che Terapie attuare e in che forme, quali ospedali convertire in centri
dedicati e quali no, quali mantenere ibridi ma con percorsi dedicati e quali
no. E quando, per specifici e delicati ambiti, come ad esempio per le scelte di
sostegno intensivo, a fronte di carenza di risorse, si è stati costretti a
compiere scelte dolorosissime, anche in quei casi le indicazioni emanate dalle
Società Scientifiche accreditate presso il Ministero sono state riconosciute
come buone pratiche assistenziali.
Se c'è un ambito in
cui la Legge Gelli può operare in maniera efficace come avrebbe voluto che avvenisse
il Legislatore Parlamentare quando la produsse è proprio quello del contesto
epidemico attuale, dove la non punibilità, che è concetto assai più forte e
democratico dell'esonero di responsabilità per colpa, potrà agire in maniera
per così dire automatica, proteggendo medici, infermieri e tecnici da eventuali
recriminazioni di terzi.
Allora a che serve
reintrodurre il vecchio archibugio della colpa grave?
Serve a proteggere
gli operatori sanitari che lavorano nel pubblico e nel privato accreditato dall'azione
della Corte dei Conti?
Neanche questo è
vero: già la Legge Gelli lo afferma all'art. 5, all'art. 7 comma 3 e all'art. 9
comma 5. Se un operatore sanitario si è attenuto alle buone pratiche o alle
linee guida prima dette non può temere la Corte dei Conti, il cui intervento
sanzionatorio peraltro non può eccedere il triplo della retribuzione annua ed è
certamente coperto dall'assicurazione accesa obbligatoriamente dal
professionista.
Allora, se
l'attuale assetto normativo editato dalla Legge Gelli è già ampiamente
tutelante, a che serve questo pastrocchio?
A due obiettivi.
Il primo: addossare
sul mondo dei professionisti della sanità responsabilità che non sono loro,
facendo passare l'idea di proteggerli ed invece comprimendoli di una
concessione che era stata loro riconosciuta dal Parlamento. Affermare che il
medico risponde per colpa grave quando si è discostato dai "protocolli o
programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in
essere" equivale a dire che quei protocolli sono un dogma inviolabile e
che la sola colpa consiste nell'averli disapplicati in maniera macroscopica.
Diverso è invece riconoscere la non punibilità di chi si è attenuto a
discipline codificate che però potrebbero essere quelle sì tutt'altro che
perfette.
Il secondo:
introdurre un salvacondotto per chi operatore sanitario non è. E non mi
riferisco qui ad amministratori o direttori generali che nell'attuale
contingenza si sono trovati anche loro ad assumere scelte sostanzialmente
obbligate, attratti, come in effetti sono stati, dalle medesime indicazioni
normative dettate agli operatori sanitari e irregimentati nei canali di
distribuzione di forniture di dispositivi e medicinali inutilmente irrigiditi
dalle logiche di parsimoniosa razionalizzazione legate alla solita
"scarsità delle risorse" (ma allora... galeotti i piani per le
emergenze epidemiche e chi li scrisse?).
No, qui mi
riferisco agli amministratori che negli anni passati hanno posto il SSN nelle
condizioni di ristrettezze con cui si è trovato ad affrontare la contingenza
epidemica e alle soluzioni organizzative e strategiche adottate a livello
centrale e periferico all'inizio della crisi e nel suo prosieguo allo scopo di
guidare gli operatori sanitari sul campo (ed i loro amministratori) nella
gestione del teatro epidemico.
Ecco: a loro è
rivolto questo ombrello che, nella logica tipicamente eurista della scarsità
delle risorse, doveva necessariamente essere realizzato ridimensionando
ombrelli precedentemente realizzati a beneficio di cittadini la cui libertà
professionale si era però ritenuto di comprimere in nome
dell'appropriatezza.
Commenti
Posta un commento